La privacy è un diritto E come tale va difeso.   

Dall’ entrata in vigore del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR UE 2016/679), i droni, come tutti i dispositivi elettronici, devono rispettare i principi di privacy by design e privacy by default. Cioè devono essere costruiti e configurati per raccogliere meno dati possibile.

Come è intuibile, la presenza di un drone che effettua riprese nelle vicinanze può dare la sensazione di essere osservati, inducendo disagio e influenzando il normale comportamento delle persone. È quindi buona regola volare e fare riprese video senza invadere la sfera personale degli altri, anche comunicando preventivamente le proprie intenzioni.

Per esempio, se si vuole far volare un drone per riprendere una festa nel proprio giardino di casa, sarebbe bene prima avvisare i vicini, che hanno il diritto di chiedere di non essere – anche solo inavvertitamente - ripresi nel loro privato. Anche perché la privacy nella privata dimora, che non è solo casa ma tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengano per compiere atti della loro vita privata e, quindi, per esempio studi professionali, esercizi commerciali, stabilimenti industriali, persino il luogo di lavoro, gode di una protezione speciale e violarla è un reato penale.

Fatti vedere
Un’altra buona pratica da seguire è quella di fare in modo che il pilota del drone sia sempre ben visibile, così da non suscitare sospetti o allarme negli altri. Con il regolamento ENAC edizione 3 l’obbligo di indossare il giubbetto con scritto “Pilota di APR” ormai esiste solo per le operazioni specializzate critiche, ma non è una cattiva idea usarlo quando si fanno operazioni non critiche in pubblico, per far sapere a tutti i presenti che siamo noi ai comandi del SAPR e quindi chi vuole esercitare il suo diritto di non essere ripreso, o almeno che le riprese non siano rese pubbliche, sa a chi si deve rivolgere. Se è possibile individuare il pilota del drone, si possono chiedere a lui informazioni su come intende utilizzare le riprese ed eventualmente negare il consenso al trattamento dei dati raccolti, specie se sono previste forme di diffusione pubblica delle immagini.

Se si fa volare a fini ricreativi un drone munito di fotocamera in un luogo pubblico (parchi, strade, spiagge - ovviamente non nella stagioneNegli altri casi, quando è eccessivamente difficile o impossibile raccogliere il consenso degli interessati, è possibile diffondere le immagini solo se i soggetti ripresi non sono riconoscibili, o perché ripresi da lontano, o perché si sono utilizzati appositi software per oscurare i loro volti. Occorre poi evitare di riprendere e diffondere immagini che contengono dati personali come targhe di auto, indirizzi di casa, eccetera: è vero che il codice della privacy protegge solo le persone fisiche, non quelle giuridiche (come aziende) o oggetti, ma le targhe e gli indirizzi sono dati personali e come tali pienamente protetti dalle norme in materia di protezione dei dati personali.
Le riprese che violano gli spazi privati altrui (casa, giardino domestico) sono invece sempre da evitare, in ogni modo. E con il drone è facile sbagliare, perché alzando il punto di vista si rischia di riprendere cose che da terra non potrebbero essere riprese in quanto nascoste da muri, siepi o altre barriere ottiche.

Occhio e orecchio
Le immagini del volto, dal momento che permettono di riconoscere una persona, sono considerate dati personali. Ma anche l’audio può violare la privacy: anche se sono pochissimi gli APR in grado di registrare suoni, non si possono usare droni per captare volontariamente conversazioni altrui. Eventuali frammenti di conversazione registrati in modo accidentale possono essere utilizzati (ad esempio, per pubblicare un video online) solo se non rendono riconoscibile il contesto, cioè il contenuto dei discorsi e le persone coinvolte.

By Luca Masali e Stefano Orsi per la rivista      -marzo 2020

Fonti principali: Codice tutela dei dati personali (D.lgs. 196/2003), GDPR UE 2016/679

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 


   recensione by Giampaolo Figorilli – 14  maggio 2020 -  utility   


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